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Le società che partecipano ai campionati di calcio a 7 devono sapere dove e come controllare se è prevista la presenza del direttore di gara. Il primo punto di riferimento rimane il sito ufficiale del CSI Milano, all’indirizzo www.csi.milano.it, nella sezione calendari, dove la presenza arbitrale viene segnalata tramite un’apposita icona a forma di fischietto. È fondamentale che ogni squadra verifichi personalmente la designazione prima dell’incontro, poiché eventuali comunicazioni generali non sostituiscono questa verifica operativa.
Nel calendario le icone assumono un significato preciso: un fischietto verde indica che è stata confermata la designazione arbitrale, mentre un fischietto rosso segnala che il servizio non è previsto per quella partita. In caso di fischietto rosso, le società ricevono comunque comunicazioni da parte della segreteria sportiva del CSI, ma il controllo finale della designazione rimane un obbligo di squadra. Mantenere questo controllo evita equivoci e permette di valutare per tempo eventuali alternative alla regolare disputa dell’incontro.
Verificare la designazione e interpretare le segnalazioni
Consultare il calendario sul sito è il passo iniziale per comprendere se il servizio arbitri in linea è attivo. Quando il simbolo è verde, si può considerare confermata la presenza dell’arbitro ufficiale; al contrario, il simbolo rosso segnala l’assenza del servizio. È importante non basarsi su messaggi informali o contatti diversi: l’unico riferimento valido per il weekend è la piattaforma ufficiale. Questo sistema di segnalazione nasce per offrire chiarezza, ma richiede che le società leggano e si adeguino alle indicazioni pubblicate per tempo.
Icone e responsabilità delle società
La presenza del fischietto verde non esime le squadre dal presentarsi regolarmente al campo: la conferma indica la designazione, ma non garantisce l’arrivo puntuale del direttore di gara. Se sul calendario appare il fischietto rosso, la partita può essere soggetta a rinvio o a disputarsi in autonomia secondo quanto previsto dalle norme. In ogni caso, la verifica preventiva rimane un dovere: la mancata consultazione può comportare conseguenze amministrative se la squadra non ottempera agli obblighi regolamentari.
Procedure operative in caso di assenza dell’arbitro
La normativa contempla anche soluzioni pratiche per l’assenza dell’arbitro ufficiale: se il direttore di gara non è presente nonostante la designazione, dopo un tempo di attesa di 20 minuti (valido per calcio a 7 e calcio a 11), le società possono decidere il da farsi. Le opzioni possibili sono l’affidamento della direzione della gara a un tesserato appartenente a una delle due squadre oppure il recupero dell’incontro. Questa disposizione è prevista dall’art. 48 delle norme generali dell’attività sportiva e serve a evitare impasse organizzative che compromettano il regolare svolgimento del campionato.
Accordi tra le società e ruolo del referto
Se le due società si accordano per far dirigere la partita a un proprio dirigente tesserato, è necessario formalizzare l’intesa con una dichiarazione scritta di assenso da allegare al referto. È importante sottolineare che, qualora l’arbitro ufficiale arrivi successivamente, non potrà assumere la direzione della gara né proseguire l’incontro iniziato da un altro tesserato. Questo principio tutela la chiarezza della gestione dell’incontro e evita contestazioni successive sulle responsabilità di direzione.
Comunicazioni ufficiali e obblighi di notifica
Per segnalare rinunce alla disputa della gara o fatti legati a cause di forza maggiore, le società devono inviare una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Solo questa casella è operativa durante il fine settimana e garantisce riscontro tempestivo da parte della direzione tecnica. L’utilizzo di altri indirizzi di posta non è valido per ricevere disposizioni o aggiornamenti operativi: le società devono attenersi scrupolosamente a questo canale per ottenere risposte ufficiali e tempestive.
Responsabilità e conformità alle norme
Infine, è bene ricordare che le società hanno l’onere di rispettare l’art. 22 delle norme generali dell’attività sportiva quando viene comunicata la necessità di disputare la gara nonostante l’assenza dell’arbitro. La gestione corretta delle notifiche, la conservazione delle dichiarazioni e il rispetto delle procedure di referto sono elementi fondamentali per evitare sanzioni o contestazioni. Un comportamento proattivo e informato da parte delle società aiuta a mantenere la regolarità delle competizioni e a ridurre le criticità organizzative.